Art. 7 Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale:
1. All’articolo 339 del codice penale le parole "della reclusione da tre a quindici anni" sono sostituite con le parole "da cinque a quindici anni".
2. All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone."