Finalmente, dopo che da oltre un anno, il Progetto Melting Pot Europa
e Sport alla Rovescia, chiedono con articoli, convegni e incontri
l’eliminazione dei commi 11 e 11 bis dell’art. 40 delle NOIF della FIGC e
la sostanziale modifica delle norme in tema di accesso al tesseramento
ed all’attività sportiva per i giocatori privi di nazionalità italiana, è successo!
Si tratta di un primo passo, importante, ma non certo esaustivo. La
nuova normativa, significativamente migliore della precedente, porta
ancora con sé alcune limitazioni e restrizioni da superare.
Nel concreto, cosa cambia?
Come
risulta dal C.U. n. 194/A del 12/06/2013 (consultabile sul sito FIGC)
il Consiglio Federale della FIGC, nella riunione del 4 giugno “ha
ritenuto opportuno (…) abrogare i commi 11 e 11 bis dell’art. 40 e di
emanare il nuovo testo degli art. 40 quater e 40 quinques delle Norme
Organizzative Interne della FIGC”.
Sono state accolte gran parte delle proposte di modifica chieste con l’appello “Gioco anch’io”, consegnato, e generalmente ben accolto, questa primavera in varie sedi dei comitati regionali FIGC.
Il nuovo art. 40 quater
NOIF, come gli abrogati co. 11 e 11 bis, riguarda il tesseramento alla
Lega Nazionale Dilettanti di ragazzi/e privi di cittadinanza italiana e
di età superiore ai 16 anni (o 14 in caso di “giovane dilettante”).
Nella nuova normativa, per quanto riguarda i calciatori mai precedentemente tesserati per Federazione estera, vengono eliminati
il requisito della residenza in Italia da almeno 12 mesi e quello della
necessità del permesso di soggiorno (per i giocatori extracomunitari)
valido fino al termine della stagione, inoltre viene rimosso anche il limite di trasferimento o svincolo nel corso della stagione sportiva.
In merito alla durata di validità del permesso di soggiorno, ora
indicata con scadenza non anteriore alla data del 31 gennaio, appare
necessario svolgere alcune considerazioni. Come già scritto in precedenza
tale indicazione temporale era già prevista nella prassi derogatoria
delle ultime stagioni sportive. Ovviamente, una richiesta di durata del
permesso di soggiorno di questa brevità inciderà minimamente sulle
questioni concrete ed individuali dei richiedenti il tesseramento, e di
questo non possiamo che essere contenti (e, probabilmente, anche i
pochissimi casi che dovessero presentare delle criticità al riguardo
verranno superati nella pratica). Detto ciò, non possiamo non criticare
questa scelta, ritenendo, di principio e di diritto (vedasi l’ordinanza del Tribunale di Lodi del 13 maggio 2010,
relativa al “caso Kolou”), che alla FIGC possa, semmai, spettare di
verificare la correttezza della documentazione del richiedente il
tesseramento al momento stesso del tesseramento, ma nulla più.
Significative le novità in tema di tesseramento di giocatori precedentemente tesserati per Federazione estera.
Innanzitutto, rispetto alla precedente normativa, viene completamente liberalizzato il numero di calciatori comunitari tesserabili e schierabili in campo.
Per quanto riguarda i calciatori extracomunitari viene fissato in due (2) il limite di soggetti tesserabili e schierabili (precedentemente era previsto il tesseramento di un (1) solo calciatore “straniero”).
Questa scelta, sebbene vada nella direzione di una maggiore apertura, è
quella maggiormente deludente della nuova normativa e, quindi, quella su
cui si focalizzeranno le future richieste di modifica.
Il punto fondamentale, per meglio spiegarci, non è semplicemente quello
di un aumento del numero di calciatori tesserabili e schierabili, ma un
ragionamento sul perché del limite e di conseguenza sulla migliore
soluzione attuabile. In queste situazioni – calciatori provenienti da
Federazione estera- il faro da seguire è quello di evitare pratiche di
trafficking, pertanto la soluzione non è nel limite numerico, qualunque
esso sia, ma nello sviluppare una normativa e un controllo costante che
permettano la maggiore apertura possibile e nel contempo rigidi
controlli e pesanti conseguenze, sportive e penali, per i soggetti che
ponessero in essere pratiche scorrette.
Sempre con riferimento ai calciatori precedentemente tesserati con Federazione estera accogliamo con favore l’eliminazione,
per i soggetti extracomunitari, della richiesta di documentazione circa
l’attività di lavoro o di studio svolta nonché la necessità di
risiedere nel Comune sede della società sportiva o in Comune della
stessa Provincia o di Provincia limitrofa.
Anche in questo caso vengono eliminati il divieto di trasferimento e
svincolo durante la stagione sportiva ed il requisito di validità
temporale del permesso di soggiorno fino al termine della stagione
(anche in questo caso sarà necessario un permesso di soggiorno valido
fino al 31 gennaio).
In conclusione
Il cambiamento della normativa FIGC, al netto delle considerazioni di cui sopra, è sicuramente un buon passo in avanti. Ovviamente non ci si può fermare ma almeno la direzione sembra quella corretta. Bisognerà continuare a confrontarsi ed a chiedere ulteriori miglioramenti, e bisognerà, soprattutto, verificare e pretendere che anche le Federazioni meno in vista, e ancora regolamentate da normative fortemente discriminatorie nell’accesso alla pratica sportiva, inizino a muoversi in questa direzione.
a cura dell’Avv. Nicola Saccon