Cittadinanza italiana - Storie di diritti negati

Mentre il Parlamento arranca sulla riforma, l’attuale legge sulla cittadinanza continua ad escludere i giovani anche 18enni

21 / 11 / 2012

Nessuno esita a prendere in braccio i figli di cittadini stranieri nati in Italia, tutti, finanche i firmatari delle due leggi sull’immigrazione peggiori d’Europa, Napolitiano (Turco-Napolitiano) e Fini (Bossi-Fini), spendono buone parole per i giovani figli di immigrati.
Intanto però i Comuni di ogni parte politica continuano a negare il riconoscimento della cittadinanza italiana anche ai giovani nati in Italia al compimento della maggiore età.

La norma è lapidaria e piuttosto sintetica quando all’articolo 4, comma 2, riconosce che, "lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".

Nel corso degli anni la rigidità di quel "vi abbia risieduto legalmento senza interruzioni fino..." ha subito delle lievi attenutazioni, ma nonostante circolari e giurisprudenza, ancora sono molti i giovani nati in Italia che nonostante siano divenuti maggiorenni non riescono a veder riconosciuto il loro status di cittadini.

Facciamo un passo indietro,andando fino alla prima metà abbondante del nuovo secolo, quando i rigidi criteri previsti escludevano centinaia di persone. Senza alcun dubbio venivano infatti rifiutate tutte le richieste di riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art 4, comma 2, quando non fosse possibile dimostrare la continuità anagrafica.
Un solo giorno di "vuoto", magari dovuto alla tardiva iscrizione nei registri anagrafici da parte degli ufficiali di Stato Civile del nuovo Comune di residenza, dopo un cambio di città, bastava a far considerare non soddisfatti i requisiti previsti.

Solo nel 2007, con la circolare del 7 novembre 2012, il Ministero dell’Interno ha parzialmente attenuato l’interpretazione da parte degli Uffici Comunali prevedendo che "l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana ... ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica".

La stessa circolare ha poi richiamato l’attenzione sul fatto che "se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l’interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia, come già richiamato nella citata circolare del gennaio 2007."

Più recentemente la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1486 del 26 aprile 2012 si è ulterirmente spinta in avanti chiarendo che "non possono imputarsi al minore nato in Italia e figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di quest’ultimi circa i permessi di soggiorno e/o le formalità anagrafiche, sicché deve venire in rilievo la situazione di effettiva (e, quindi, legale) residenza del minore, da dimostrare, come nel caso in esame è stato dimostrato, da fatti significativi di una durevole e stabile permanenza residenza sul territorio fin dalla nascita ed inserimento nel tessuto sociale".

La Corte d’Appello, oltre a chiarire la questione della continuità della presenza, definisce anche l’interpretazione del concetto di residenza legale che può essere considerata tale secondo la definizione data dall’art 43 del Codice Civile, senza che quindi si sia proceduto all’iscrizione nei registri dell’anagrafe.

Nonostante le circolari e la pronuncia della corte d’Appello di Napoli (confermata in seguito anche da Firenze), gli Ufficiali di Stato Civile di moltissimi Comuni continuano ancora a ritenere non rispondenti ai requisiti le domande presentate da cittadini stranieri nati in Itala quando siano stati iscritti tardivamente all’anagrafe oppure quando i genitori, al momento della nascita, nonostante abbiano proceduto al riconoscimento del figlio ed alla registrazione della nascita presso gli appositi registri, non fossero in possesso del titolo di soggiorno.

Proprio in questi mesi questa situazione sta venendo alla luce in maniera più importante con centinaia di domande rifiutate da molti Comuni italiani.

Il problema? Non è difficile immaginarlo.
Le condizioni di soggiorno dei cittadini stranieri nel 1994 (18 anni fa) erano in questo paese alquanto precarie. Gli arrivi dall’Albania, gli sbarchi, gli stadi "d’accoglienza", i campi profughi, le baraccopoli, insieme ad una normativa prima poco chiara e definita (un insieme di decreti non organico), poi troppoo rigida (dal 1998 la Turco-Napòlitano, dal 2002 la Bossi-Fini) con la conseguente cancellazione anagrafica anche durante le fasi di rinnovo del permesso di soggiorno.

Così, tanto per citare solo due tra i tanti casi segnalati, può accadere che una tardiva iscrizione anagrafica, nonostante la circolare del 2007, ancora sia motivo di rifiuto, oppure che un breve periodo di soggiorno "irregolare" dei genitori (i minori in Italia sono sempre regolari) comporti ugualmente il rigetto della domanda.

La risposta degli uffici? Procedere con la richiesta ai sensi dell’art 9 (cittadinanza per residenza) che per i nati in Italia prevede un perido di residenza di soli 3 anni. Il problema però, oltre ai secolari tempi di attesa, rimane quello della dimostrazione del reddito che dipende dalla condizione dei genitori, in un perido in cui la crisi continua a produrre licenziamenti in particolare proprio tra i cittadini stranieri.

Così, mentre il Parlamento arranca e la politica procede per annunci ed intenzioni, la realtà di centinaia di migliaia di giovani nati in Italia continua a fare i conti non solo con una legge ingiusta ma anche e soprattutto con le limitazioni intepretative che i Comuni ed il Ministero, governati dagli stessi sostenitori della riforma, mettono in atto.

- La concessione e l’accertamento della cittadinanza italiana
- Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1486 del 26 aprile 2012
- Circolare Ministero dell’Interno n.22/07 del 7 novembre 2007
- Circolare Ministero dell’Interno Prot. K.60.1 del 5 gennaio 2007
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Nicola Grigion, Progetto Melting Pot Europa