L'emendamento governativo all'art. 5 della
legge di conversione del decreto-legge n.34 del 2011 rivela in maniera palese
l'intento del legislatore, del resto apertamente dichiarato dal Presidente del
Consiglio e dai principali esponenti della maggioranza, di impedire lo
svolgimento del referendum abrogativo contro l'installazione in Italia di
centrali nucleari, già fissato per il 12 e il 13 giugno. È pur vero che tale
emendamento prevede l'abrogazione delle norme sottoposte a referendum. Tuttavia
esso esprime, nel suo primo comma, la chiara volontà non già di abbandonare,
come propongono i quesiti referendari, bensì di sospendere la «definizione ed
attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel
territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare», in attesa e
«al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto
dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza
nucleare». Tale volontà è confermata dal comma 8 dell'emendamento, che prevede
che «entro dodici mesi dall'entrata in vigore» della legge sarà adottato un
piano energetico nazionale che non esclude affatto, ma implicitamente include
l'opzione nucleare, in evidente contrasto con la proposta referendaria.
Fu proprio con riferimento a un simile contrasto che la Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 68 e 69 del 1978, decise che, qualora una nuova disciplina legislativa, pur abrogando «le singole disposizioni cui si riferisce il referendum», non ne modifichi «i principi ispiratori» e «i contenuti normativi essenziali», allora «il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative». I sottoscritti auspicano perciò che l'Ufficio per il referendum presso la Corte di Cassazione, sulla base dell'accertamento dell'evidente contrasto tra i principi ispiratori dell'emendamento approvato e l'intento dei proponenti del referendum, voglia trasferire il quesito referendario sul primo e sull'ottavo comma di tale emendamento, così consentendo agli elettori di pronunziarsi contro la pervicace volontà del legislatore di non abbandonare il programma nucleare.
*** Gaetano Azzariti, Francesco Bilancia, Eva Cantarella, Mario Caravale, Paolo Di Lucia, Mario Dogliani, Luigi Ferrajoli, Gianni Ferrara, Domenico Gallo, Raniero La Valle, Guido Martinotti, Stefano Rodotà, Massimo Siclari, Federico Sorrentino
Fu proprio con riferimento a un simile contrasto che la Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 68 e 69 del 1978, decise che, qualora una nuova disciplina legislativa, pur abrogando «le singole disposizioni cui si riferisce il referendum», non ne modifichi «i principi ispiratori» e «i contenuti normativi essenziali», allora «il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative». I sottoscritti auspicano perciò che l'Ufficio per il referendum presso la Corte di Cassazione, sulla base dell'accertamento dell'evidente contrasto tra i principi ispiratori dell'emendamento approvato e l'intento dei proponenti del referendum, voglia trasferire il quesito referendario sul primo e sull'ottavo comma di tale emendamento, così consentendo agli elettori di pronunziarsi contro la pervicace volontà del legislatore di non abbandonare il programma nucleare.
*** Gaetano Azzariti, Francesco Bilancia, Eva Cantarella, Mario Caravale, Paolo Di Lucia, Mario Dogliani, Luigi Ferrajoli, Gianni Ferrara, Domenico Gallo, Raniero La Valle, Guido Martinotti, Stefano Rodotà, Massimo Siclari, Federico Sorrentino