Immigrazione e sicurezza: il problema è nel binomio.

Il Decreto Salvini e le sue ricadute

4 / 10 / 2018

Una dovuta premessa

La comunicazione attuale segue ritmi vertiginosi, giorno dopo giorno una notizia scalza l’altra, e in politica, a meno che non si è essenzialmente succinti, è difficile restare sul pezzo. Prima di approdare al Def, allo spread, alle dichiarazioni di Rocco Casalino, la news di qualche giorno fa è stata niente poco di meno che il decreto Immigrazione e Sicurezza, a breve alla firma del Presidente della Repubblica. Il DL, approvato all’unanimità del Consiglio dei Ministri, si compone di 30 pagine di tecnicismo puramente normativo, pubblicizzato con slogan diretti e sintetici mediante conferenze stampa e hashtag su cartelli corredati da volti compiaciuti e felici.

Il naturale seguito, volto ad una sorta di applicazione e conoscenza del decreto, è stato purtroppo una privazione della libertà personale: durante la notte del 2 ottobre, veniva arrestato Domenico Lucano, sindaco di Riace.

Mimmo Lucano e la città di Riace

Domenico Lucano è accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e affidamento fraudolento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti a due cooperative della zona. Per la compagna di Lucano, Tesfahun Lemlem, è stato disposto invece il divieto di dimora.

C’era una volta Riace: «Un crocchio di case arricciate l’una sull'altra, che si scoprono al tornante della strada quasi d'improvviso, quasi nascoste, pochi istanti prima dai valloni selvaggi delle pendici aspromontane», questo è l’incipit del verbale della Prefettura di Reggio Calabria effettuato a seguito delle ispezioni del gennaio 2017, che assomiglia a una descrizione del realismo italiano, quasi alla Verga. Il verbale continua descrivendo le attività messe in campo ogni giorno in combinato tra Riaciani e migranti: c’è un curdo che lavora il legno, un cuoco sahariano che sforna le pizze, un melting pot di razze dietro i banchi di scuola. «Si ritiene - è scritto nelle considerazioni finali – che l'esperienza di Riace sia importante per la Calabria e segno distintivo di quelle buone pratiche che possono far parlare bene della regione». 

Mimmo Lucano veniva definito da Fortune uno fra i 50 personaggi più influenti a livello mondiale, veniva ammirato anche dall’angelus domenicale di Papa Francesco. Un uomo la cui lungimiranza ha creato un modello di integrazione famoso più all’estero che in Italia, il modello Riace. Città ben nota per la provenienza di due statue nomadi e disperse nel Mar mediterraneo, prima di far ritorno al museo nazionale di Reggio Calabria.

L’arresto è stato rivendicato in maniera disgustosa dal Ministro degli Interni tramite un tweet. Lascia estremamente allibiti il gongolare di una figura istituzionale dinanzi a un arresto, nel momento in cui lo stato di diritto presuppone la presunzione di non colpevolezza fino all’espedire dei gradi di giudizio costituzionali.

Il decreto approvato il 24 settembre 2018 dal CdM bacchetta quanto fatto nella città di Riace: non è un caso che i richiedenti asilo non potranno accedere all’anagrafe e collateralmente avere una residenza, e che, tra l’altro, con la nuova modifica potranno essere rigettate le domande di cittadinanza dovute a matrimonio, cosa non possibile precedentemente.

Il decreto Salvini nel merito

L’espediente decreto e l’emergenza immigrazione

Il decreto legge nel nostro ordinamento è un atto normativo provvisorio, a meno che non sia convertito entro 60 gg dal Parlamento, ed è adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, come stabilito dall’art.77 della Costituzione.

Da almeno dieci anni a questa parte si è però verificato un vero e proprio abuso della decretazione d’urgenza, utilizzando i casi straordinari in maniera discrezionale, come grimaldelli per scavalcare l’iter legis parlamentare, definito lento e macchinoso.

Il decreto Salvini[1] ha utilizzato le citate categorie della necessità e dell’urgenza, basandosi più che altro, come vedremo, sulla percezione mediata dello stato dell’immigrazione e della scaturita, secondo loro, tanto dall’immigrazione quanto dal ‘disordine sociale’, insicurezza.

Secondo le fonti ministeriali[2] aggiornate al 1° ottobre 2018, la situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 1 ottobre 2018, comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni 2016 e 2017, registra una diminuzione rispettivamente dell’84,07% e 80,10%. Le stesse richieste d’asilo sono diminuite drasticamente dal 2016 ad oggi, lasciando intendere che siamo ben altro lontani dalla necessaria urgenza e celerità utilizzata mediante l’espediente-decreto. Si è dunque dinanzi a una realtà completamente diversa rispetto a quanto potremmo pensare ascoltando Salvini o i suoi simpatizzanti: «Emergenza Invasione», «Traffico di esseri umani», «Stiamo portando l’Africa in Italia», e tante altre baggianate.

L’art.1 del decreto abroga il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sopprimendo la possibilità per le commissioni territoriali e per il questore di valutare, rispettivamente, la sussistenza dei «gravi motivi di carattere umanitario» e dei «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», e disciplina casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, modificando di fatto il testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Con la nuova legge vi sarà la previsione di un permesso di soggiorno per l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio che potrà essere convertito alla scadenza in permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo. Per gli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate con idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno. Il permesso è rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità, ovviamente debitamente certificate e valido solo nel territorio nazionale. Accanto a tali ipotesi si pone il permesso di soggiorno per eccezionale calamità, che non consente la permanenza nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno, valido sei mesi, e non convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il razzismo mascherato in premialità

Dopo l’art. 41 del testo unico, il decreto legge inserisce l’art. 42-bis, rubricato «Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile», un permesso premiale che fa comprendere quanto la ratio legis venga ricondotta ad un mero giudizio di ‘meritevolezza’ individuale tout court, piuttosto che a criteri di necessità di protezione, di cura, di studio, di lavoro; se il migrante è utile alla nazione, resta, alternativamente, non vi è la necessità di accollarsi un ulteriore peso.

Controversie

Per le controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno viene individuato nel rito sommario di cognizione il rito applicabile innanzi alle sezioni specializzate istituite con il decreto legge n. 13/2017. Il ricorso potrà essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione, oppure sessanta se il ricorrente risiede all'estero. Quando è presentata istanza di sospensiva, il giudice decide entro cinque giorni. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso in Cassazione è fissato in trenta giorni e la decisione sull'impugnazione deve essere adottata entro sei mesi dal deposito del ricorso. Eliminare il secondo grado di giudizio lanciando la palla alla Corte che decide sulla legittimità è, in due parole, eliminare la possibilità di rivincita nel merito della questione.

Trattenimento nei CPR e negli Hotspot (CPR)

L’art. 2 del decreto prolunga nel massimo la durata del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio, elevando il termine da 90 giorni a 180, ovviamente per venire incontro all’adeguamento e alla ristrutturazione dei centri di permanenza.

L’art. 3 invece prevede il trattenimento per la determinazione o la verifica dell’identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo per un massimo di 30 gg, alternativamente, qualora non si sia determinata o verificata l’identità o la cittadinanza, si dispone la permanenza in appositi locali Centri di Permanenza e Rimpatrio per un periodo massimo di 180 giorni.

Per quanto riguarda la modalità di esecuzione dell’espulsione, in attesa della definizione del procedimento di convalida del provvedimento di espulsione disposta con accompagnamento alla frontiera, in mancanza di disponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio, lo straniero potrà permanere in altre strutture idonee, nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza. Il giudice di pace potrà autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, anche dopo l'udienza di convalida, presso locali idonei dell'ufficio di frontiera, comunque per un tempo non superiore alle 48 ore successive all'udienza.

“Appositi locali” e “strutture idonee”: alla lettura di tali locuzioni vengono i brividi, pensando a quanto accaduto nel passato nei Centri per l’Identificazione e l’Espulsione.

Per tali motivi, il deus ex machina decretale autorizza il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per effettuare i lavori di adeguamento o costruzione di nuove strutture. Da questa comma, all’apparenza organizzativa-burocratica, appare tangibile la conoscenza del ministero dell’interno riguardo la totale inadeguatezza delle strutture ad atto preposte, il più delle volte inadeguate e fatiscenti[3], che avrebbero meritato, piuttosto, la chiusura per atti di tortura e trattamenti disumani e degradanti.

Se da un lato abbiamo nuova edilizia senza bandi dall’altro vengono anche rimpinguati i fondi per i rimpatri: 500.000 euro per il 2018, 1.500.000 per il 2019 ed altri 1.500.000 per il 2020.

Diniego e revoca della protezione internazionale

Il decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) prevedeva all’art.12 co.1 lettera c) il diniego dello status di rifugiato quando lo straniero costituiva un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Ad oggi, col decreto, oltre tali reati saranno inclusi violenza sessuale, produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione, furto, furto in appartamento, minaccia o violenza a pubblico ufficiale.

La domanda potrà inoltre essere sospesa quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego dell’asilo.

SPRAR

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati verrà ridimensionato limitandolo solo a chi è già titolare di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati.

Una modifica che volta le spalle a quanto costruito territorialmente, che ha interessare 1200 comuni per un totale di 877 progetti e 35881 accolti[4].

Disposizioni in materia di giustizia

L’aggiunta dell’art.130 bis al dpr 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), è di fatto l’eliminazione gravissima della guarentigia del diritto di difesa. Vi sarà infatti l’esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore (quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile) e al consulente tecnico di parte nei processi civili (quando le consulenze appaiono irrilevanti o superflue), una batosta pensata dalla mente del Ministro degli Interni durante la vicenda della nave Aquarius, in cui lamentò il business degli avvocati d’ufficio, «difensori di migranti a spese dei contribuenti».

Riforma della cittadinanza

Come già specificato nella vicenda Riace, i richiedenti asilo non potranno accedere all’anagrafe e avere una residenza; potranno essere rigettate anche le domande di cittadinanza dovute a matrimonio.

Il contributo richiesto per la domanda tra l’altro aumenta inspiegabilmente di 50 euro, da 200 a 250.

Sicurezza e strumenti di polizia

Oltre a potenziare e rafforzare il Centro Elaborazione Dati di polizia, il Ministero dell’Interno ha ben pensato di munire anche le Polizie Municipali dell’arma ad impulso elettrico, nota come Taser.

Ad inizio 2018 partiva già ad opera di Minniti la sperimentazione a Milano, Brindisi, Caserta, Catania, Padova e Reggio Emilia; ad oggi, la volontà è quella di munire tutti i Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti di queste armi comuni ad impulso elettrico. Un’arma definita “strumento di tortura” dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, che spesso ha ucciso e che potrebbe, in condizionale potenziale, essere utilizzata in maniera impropria nella patria di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi, della Diaz e di Bolzaneto.

Il caro DASPO urbano, regalo del Partito Democratico, viene ampliato, potendosi applicare anche nei casi di presidi sanitari, fiere o spettacoli pubblici.

Ed ecco la chicca: il ritorno al decreto legislativo 22 gennaio 1948 n.66, sì, del 1948, che all’articolo 1 stabiliva che «chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni»; il blocco stradale è passato dalla sua sostanziale depenalizzazione negli anni, demansionato ad illecito amministrativo, (sia a livello normativo che giurisprudenziale) ad essere oggi nuovamente reato, nient’altro che una criminalizzazione massiccia di chi partecipa a determinate lotte sociali e scioperi.

Lo sbiancamento – esiste ancora la Mafia per il Governo?

La mafia esiste, lavora e si diffonde e c’è una necessità reale: bisogna porre un limite, creare dispositivi, non di certo emergenziali e di poco conto, per distruggerla o quanto meno, debilitarla.

Eppure il DL Salvini concede un bel confezionato piacere ai mafiosi: i beni sequestrati alla mafia potranno essere rivenduti a privati. “I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile”. Da tempo si invocava una riforma volta a potenziare l’Agenzia dei beni sequestrati e per implementare i progetti territoriali a riguardo, ad oggi invece vi è uno smacco, una sorta di ricatto: qualora non sia possibile un’alternativa, lo Stato interviene, ma non per approdare a progetti di interesse pubblico, ma per rivendere gli immobili.

È risaputo quanto i mafiosi tengano a riprendersi il proprio, ed è stupido credere che non lo rifacciano sotto altri prestanomi.

Conclusioni

Siamo dunque dinanzi a un disegno normativo-repressivo che utilizza i soliti espedienti più vecchi del mondo: demagogia e paura. Non è un caso se il decreto è, di fatto, un calderone in cui vengono normativizzati slogan e luoghi comuni: “l’invasione” migratoria, l’abuso dei rifugiati e della richiesta di cittadinanza, i matrimoni combinati, la mafia delle cooperative, il fantomatico business degli avvocati. E, come volevasi dimostrare, a tratti di modifiche, abrogazioni o ripristini, si continua un rapporto di dominazione, all’interno di una guerra continua, creando un vero e proprio abuso del diritto, senza nemmeno scalfire o graffiare la Mafia, ma di fatto contribuendo a produrre istituzionalmente la clandestinità.


[1] Il decreto reca disposizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonché misure per la funzionalità del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

[2] http://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto_giornaliero_1-10-2018.pdf

[3]https://www.meltingpot.org/Hotspot-e-Centri-di-Permanenza-per-i-Rimpatri-Violazioni.html#.W7KRIvaYTIU

[4]https://www.sprar.it/i-numeri-dello-sprar