L’accanimento contro Alfredo Cospito è incostituzionale: sconfitta per il Guardasigilli Nordio!

L’anarchico del FAI interrompe dopo 6 mesi lo sciopero della fame, dopo la decisione della Consulta che ha bocciato la negazione automatica che i giudici hanno dato alle circostanze attenuanti.

20 / 4 / 2023

Alfredo Cospito, ha deciso di interrompere lo sciopero della fame contro il 41bis, iniziato il 20 ottobre. La decisione è immediatamente seguente a quella della Corte Costituzionale, che nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2023 ha esaminato la questione sollevata dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino sulla legittimità costituzionale dell’art. 69 comma 4 del codice penale nella parte in cui la norma vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come “prevalenti” rispetto alle circostanze aggravanti della recidiva, nei casi in cui il reato è punito con la pena dell’ergastolo.

Secondo quanto reso noto dall’ufficio comunicazione della Corte, infatti, la pena dell’ergastolo – essendo una pena “fissa” - deve esigere che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti, come previsto negli altri casi.  Secondo tale pronuncia, quindi, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, nel caso in cui reputi prevalenti le circostanze attenuanti, una pena detentiva differente.

In attesa del deposito della sentenza, il fatto politicamente e giuridicamente rilevante è che si è dinanzi al “caso Cospito”, i quali giudici dovranno rivalutare l’ergastolo irrogatogli per l’attentato alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano del 2006. In quel processo, infatti, essendo Cospito dichiarato recidivo reiterato, si era posto il problema del vincolo dell’art. 69 che impediva, in un caso come il suo, di applicare un’eventuale ‘attenuante’ che avrebbe concesso una sorta di ‘sconto di pena’. I legali hanno avuto l’ardore di arrivare sino alla Consulta affinché potesse pronunciarsi proprio su quella norma, causa di violazioni del principio di proporzionalità della pena e alla sua finalità rieducativa.

L’Avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, ha dichiarato che «tale decisione della Corte restituisce finalmente dignità alle questioni giuridiche sottese alle vicende umane, non ultima quella di Alfredo Cospito». 

Di contro, netta è la sconfitta per il ministro guardasigilli Carlo Nordio, che più volte si era pronunciato sul mantenimento ad ogni costo del regime di 41-bis ad Alfredo Cospito e che anche questa volta si è dimostrato fermo nel condannare “i reati più gravi in una democrazia” e che, in questo modo, si può far passare il messaggio che “la violenza possa vincere”. L’Avvocatura dello Stato, sconfitta dai giudici costituzionali, prova ad arrampicarsi sugli specchi dichiarando che accogliere la tesi del legale di Cospito provocherebbe un ‘vulnus’ ai reati di pericolo, con il risultato, a loro dire, che si potrebbe addirittura applicare l’attenuante per lieve entità del fatto anche a reati come l’associazione mafiosa.

Un paragone che nulla ha a che fare con il reato imputato ad Alfredo Cospito, ma che rende l’idea della visione strumentale che ci sia attorno alla difesa del 41-bis. Dice sempre Rossi Albertini: «al 20 ottobre sono ormai trascorsi 181 giorni nei quali il Cospito, attraverso il suo corpo sempre più magro e provato, ha svelato cosa significhi in concreto il regime detentivo speciale: illogiche privazioni imposte ai detenuti, aspre limitazioni prive di una legittima finalità, deprivazione sensoriale, un ambiente orwelliano in cui si è costantemente osservati e ascoltati da telecamere e microfoni. Grazie alla vicenda Cospito, il 41 bis è sempre meno tollerato da una opinione pubblica che in questi mesi è stata chiamata ad un ruolo attivo che superasse e bandisse l’indifferenza nei confronti dell’altro».

Su questo, il legale considera di straordinaria importanza la dichiarazione di ricevibilità e conseguente registrazione del ricorso proposto da lui e dall’avv. Antonella Mascia di Strasburgo alla Corte europea dei diritti dell’uomo, avente proprio ad oggetto il regime penitenziario differenziato previsto dall’articolo 41-bis O.P. «Il ricorso, nel quale sono state lamentate gravi violazioni della Convenzione EDU, verrà valutato nel merito nel termine di due o tre anni (tali sono i tempi di una pronuncia) e potrebbe rappresentare il grimaldello giuridico che bandirà lo strumento inumano del 41 bis, così come avvenuto nel caso dell’ergastolo ostativo».