Norma anti-raduni: l’inganno dell’efficientismo penale

5 / 11 / 2022

Un Governo che si addice alla leadership di Fratelli d’Italia coadiuvata dalla Lega non poteva che principiare da un intervento di matrice panpenalistica.

Il nuovo folk devil che si fa largo con prepotenza sugli altri già individuati nel passato (le persone migranti, ad esempio) si erge per via di un fatto di cronaca che ha tutte le carte in regola per divenire, in un batter d’occhio, virale. Ed è così che si può testare, a una settimana dai fatti della Sapienza, l’adeguatezza del nuovo Governo in “carica”.

Siamo alle porte di Modena, in un capannone abbandonato e in disuso dove migliaia di persone si sono riuniti per un rave, per definizione una festa libera, non organizzata per vie palesi o tantomeno mediante richieste d’autorizzazione. Non è di certo una novità, da decenni vengono organizzati party dalle medesime caratteristiche con una scena che ha preso piede alla fine degli anni ’80 ma che resiste, ancora oggi, quale manifestazione underground in tutta Europa e nel mondo.

Eppure, in Italia, nel 2022, la cosa viene narrata come il solito fenomeno da baraccone in cui migliaia di ‘giovani’ si riuniscono in zone insicure, insalubri e pericolose, nell’estrema illeceità, al fine di superare preordinatamente i propri limiti, tra spaccio e sballo che mettono in serio pericolo ordine, legalità e la “salvaguardia delle giovani generazioni”.  

La faccenda poteva senza dubbio concludersi con la notizia dell’avvenuto “sgombero pacifico”, senza danni a persone e con tanto di opere di pulizia autorganizzate dai raver. Ma un Governo di tale stregua, punzellato dinanzi ad una cotanta sfida di muscolarità gonfiata, non poteva che rispondere con la criminalizzazione dell’evento, scomodando, ancora una volta, il diritto penale.

A nessun “individuo della strada”, senza dover per forza scomodare il giurista più attento, può sfuggire la circostanza che rispondere a fatti mediatici con articoli del codice disegnati su misura, crea estreme disfunzioni a un sistema penale fondato sulla generalità e astrattezza della norma. D’altronde dovremmo essere ben lontani dal diritto penale d’autore, strumento di governi illiberali e autoritari del passato, utilizzato per far fuori, in maniera meno incisiva degli strumenti di tortura settecenteschi, i primi nemici politici o gli allarmi sociali che – man mano – venivano creati bulimicamente per distogliere l’attenzione.

Ed è proprio per puntare al consenso che il neonato Governo plasma appositamente una macchina di diritto penale speciale, riprodotta e ideata in ragione di una “nuova emergenza” (un rave all’anno? Davvero?), fondendosi, così, interamente con il simbolismo efficientista (accade un fatto, rispondo subito con un provvedimento). Questo apparato è un esempio allo stato puro di quella tecnologia del potere denominata da altri prima di me come “la politica dello spettacolo”, laddove il rapporto tra politici e cittadini assume la forma della relazione teatrale tra attori e pubblico.

Questo efficientismo penale cela tuttavia un inganno: il legislatore persegue effetti simbolici accampando finalità strumentali alla difesa dei beni giuridici. Questa logica dell’emergenza, applicata a qualsivoglia norma licenziata su queste basi, vìola i limiti costituzionali della funzione punitiva, realizzando un’ingannevole efficienza protettiva.

Siamo di certo dinanzi a un talk show che lancia decreti-legge al posto di clip sullo schermo. L’Italia è un Paese che sta affrontando un forte carovita, nel bel mezzo di una pseudo-ripresa postpandemica, in uno scenario internazionale in cui la guerra non parrebbe mai cessare ma, anzi, infiamma sempre più Paesi e le loro economie correlate. Un bel provvedimento emergenziale, che risponde con forza a un problema resosi coartatamente così reale e pregnante per il Paese, diviene, così, strumento distrattore. Una manna che cade dal cielo.

Venendo alla norma, è innanzitutto, ancora una volta, un decreto legge. Come noto, il DL è un atto normativo provvisorio, a meno che non sia convertito entro sessanta giorni dal Parlamento. È adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, come stabilito dall’art.77 della Costituzione.

Da tempo c’è un vero e proprio abuso della decretazione d’urgenza, e si utilizzano i casi straordinari in maniera discrezionale, come grimaldelli per scavalcare l’iter legis parlamentare. Oltre ogni ragionevolezza, si scomodano sempre i criteri di urgenza e necessità, non interloquendo, se non nell’azione di conversione, in alcuna maniera con l’organo che detiene, nel nostro Stato di diritto, il potere legislativo: il Parlamento. Questo produce anche il risultato di azzerare completamente il dibattito politico attorno ad interventi normativi destinati ad incidere profondamente sui diritti fondamentali.

Questo D.L. del 31 ottobre 2022, n. 162 è stato denominato “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”, in un mappazzone che mescola l’ergastolo ostativo – tematica penitenziaria – le misure sui medici non vaccinati – tematica sanitaria, con il contrasto dei rave, senza alcun senso, se non quello di sfruttare il momento per ergersi a risolutore efficientista.

Con il decreto, dunque, così come si legge sulla Gazzetta Ufficiale n.255, dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito l’art. 434-bis rubricato “invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. La condotta consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Tale, per gli organizzatori e promotori, è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo di quanto previsto per gli altri. Tutti gli strumenti utilizzati per la commissione saranno sottoposti a confisca e, inoltre, i soggetti indiziati di tale delitto (sia come organizzatori che partecipanti) possono essere destinatari delle misure di prevenzione (foglio di via, avviso orale, etc).

Le criticità sulla norma emergono senza molto sforzo interpretativo. In primis, la condotta parrebbe limitare, come da tanti già sollevato, i raduni in sé, e dunque il diritto alla libera riunione dei cittadini già ampiamente costellata di limitazioni autorizzatorie (vogliamo parlare del TULPS?).

Per non parlare del massimo edittale fissato addirittura a sei anni, soglia che, come noto, determina il passaggio dai reati meno gravi a quelli gravi limitando l’accesso a un fior fiore di benefici e pene alternative alla detenzione e autorizzando le intercettazioni.

Un provvedimento esagerato, frutto di ego spropositati che utilizzano un potere esecutivo no-limits, alla quale porrà fine, se non lo farà prima il Parlamento, la Corte Costituzionale al primo sollevamento. Ma invece di scomodare le Toghe, non sarebbe il caso di intervenire prima?