Quando l’illegittimità diventa legge (again) - La nuova riforma sulla legittima difesa

31 / 10 / 2018

Dodici anni dopo la prima, ritorna alla ribalta una nuova riforma sulla legittima difesa: era nel 2006 quando il medesimo partito, nuovamente oggi al governo, proponeva e modificava l’art.52 del codice penale, modificando l’originario impianto del Codice Rocco del 1930.

L’esimente di cui all’articolo stabilisce al primo comma che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.” 

La legittima difesa rappresenta, in soldoni, un residuo di autotutela che lo Stato concede al cittadino, nei casi in cui l’intervento dell’Autorità non può risultare tempestivo. La struttura della legittima difesa ruota, essenzialmente, attorno a due comportamenti che si contrappongono: una condotta aggressiva e una condotta difensiva. 

Architrave della difesa legittima sta nel presupposto fondamentale che l’aggressione provochi un pericolo attuale di offesa: non si deve trattare cioè né di un pericolo corso, perché in questo caso non si avrebbe più alcuna necessità di prevenire un’offesa; né di un pericolo futuro giacché, ove così fosse, sarebbe possibile ricorrere all’intervento dell’autorità. Occorre dunque una minaccia di lesione incombente al momento del fatto, tale cioè che la reazione nei confronti dell’aggressore rappresenti l’unico mezzo per mettere al riparo il bene posto in pericolo.

Quanto al concetto di offesa ingiusta, l’orientamento tradizionale definisce ingiusta l’offesa arrecata in violazione delle norme che tutelano l’interesse minacciato. L’aggressione, oltre a minacciare un diritto altrui, non deve essere espressamente facoltizzata dall’ordinamento: se ne deduce dunque che non può invocare la legittima difesa chi pretende di reagire contro una persona la quale agisca, a sua volta, nell’esercizio di una facoltà espressamente stabilita dall’ordinamento o, nell’adempimento di un dovere (ma su questo ci ritornerò…)

È discussa la questione riguardante se la legittima difesa scompaia ove l’aggredito possa mettersi in salvo con la fuga: si sarebbe tenuti a fuggire, soltanto quando le modalità della ritirata siano tali da non far apparire l’aggredito “vile”, un concetto figlio del tempo in cui fu scritto il Codice Rocco, in cui il senso dell’onore individuale era più sensibile, per volare bassi, rispetto ad una società costituzionale odierna (almeno teoricamente).

Ma i problemi più complicati sorgono nel punto dolens della norma: la proporzione tra difesa e offesa. 

La prima questione riguarda la proporzione tra i mezzi difensivi a disposizione dell’aggredito e quelli effettivamente impiegati. In teoria, poteva invocare legittima difesa chi reagendo provocasse una offesa maggiore di quella a lui minacciata, purchè il mezzo impiegato fosse il solo a disposizione dell’aggredito, si pensi all’anziano che vistosi defraudato degli ortaggi del proprio orto, spari il ladruncolo (esempio di scuola), e l’uomo possa godere di impunibilità per esercizio di legittima difesa solo perché il fucile era l’unico mezzo di difesa a sua disposizione. È inaccettabile concludere infatti che la difesa di un bene meramente patrimoniale possa giustificare la lesione di un bene personale come la vita o l’integrità fisica, equivarrebbe a sovvertire la gerarchia dei valori recepita dalla Costituzione italiana e dall’art. 2 della Cedu “Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita”, a meno che non è assolutamente imposto dalla necessità di difendersi da una violenza illegittima. È indubbio dunque che sarebbe assolutamente assurdo ricavarne che sia consentito aggredire la vita altrui per difendere diritti meramente patrimoniali, gerarchicamente inferiori al bene vita/integrità fisica. Ed è qui che mi riaggancio alle ultime due riforme.

La legge 13 febbraio 2006 n. 59 ha aggiunto due nuovi commi destinati all’esercizio del diritto all’autotutela in un privato domicilio. La riforma ha allargato i presupposti di una difesa legittima relativamente ai casi di violazione di domicilio oltre che quei luoghi in cui viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. 

Il legislatore, in questi casi, ha previsto una presunzione assoluta di proporzione fra difesa e offesa, che opera in presenza di alcuni requisiti: il soggetto che ha posto in essere la legittima difesa aveva il diritto di trovarsi in quel luogo, l'incolumità della persona fosse in pericolo, la legittima difesa è stata attuata attraverso un'arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto. Qualora tutte queste condizioni siano presenti la presunzione opera automaticamente, se invece manca anche una di queste, la presunzione non ha luogo, ma sarà comunque possibile accertare la proporzione fra mezzi di difesa e di offesa. È qui che cascava l’asino secondo la concezione difensiva Salviniana.

Ad ogni modo questa riforma ha dato adito, giustamente, ad una lunga serie di critiche sul fatto che quella riforma veicolava in tutti i sensi il messaggio fuorviante che l’ordinamento concede la cosiddetta licenza di uccidere ai cittadini onesti contro rapinatori o ladri che si introducono nelle abitazioni e nei negozi, un aspetto volto ad intensificare l’aggressività ed il fenomeno criminogeno. 

Venendo al testo licenziato dal Senato pochi giorni or sono, l’articolo 52 viene nuovamente modificato dalla riforma, al secondo comma, dopo la parola “sussiste” è inserito l’avverbio “sempre”, divenendo dunque: 

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.”

La riforma aggiunge inoltre un nuovo comma all’articolo che recita: “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

Già dal senso letterale della norma, si comprende che l’utilizzo avverbiale rafforza l’impossibilità di escludere l’impunibilità qualora si agisca per “respingere l’intrusione”; sarà dunque lecito, sparare chi, con l’utilizzo ‘violento’ di un palo, di un cacciavite, di un ferro, si intrufoli all’interno del proprio immobile? Pare di sì.

Il Far West? Peggio.

La modifica colpisce anche l’art. 55 del codice penale, “l’eccesso colposo”, prevedendo l’impunibilità per chi abbia commesso il fatto in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto (e questo come si fa a verificare?).

Vengono poi aumentate le pene per i reati correlati: fino a un massimo di cinque anni di carcere per la violazione di domicilio (precedentemente erano tre) e fino a sette anni per il furto (a fronte dei sei attuali): il ripetuto pugno di ferro contro i ‘criminali’.

La riforma prevede inoltre che le spese legali per la difesa di una “vittima” che si è “difesa” saranno (sempre) a carico dello Stato col riconoscimento del gratuito patrocinio; il messaggio che passa è: Tranquillo cittadino, lo Stato è con te. Eppure non vi è tale garanzia per altre vittime: si pensi agli stupri.

195 voti favorevoli, 52 contrari e un’astensione, portano all’americanizzazione dell’Italietta, al lascia passare dello Stato alla difesa privata, nonostante i dati Censis e quelli del Viminale specificano una diminuzione netta dei reati. Dall'1 agosto 2017 al 31 luglio 2018, infatti, i delitti consumati sono stati 2.240.210, il 9,5% in meno rispetto ai dodici mesi precedenti (quando erano stati 2.453.872), da un anno all'altro sono diminuiti anche gli omicidi (da 371 a 319, il 16,3% in meno), le rapine (da 31.904 a 28.390, il 12,3% in meno) e i furti (da 1.302.636 a 1.189.499, il 9,5% in meno). Tuttavia la percezione dell’insicurezza aumenta sempre più, foraggiata dalla politica e dai media e, contestualmente, lievitano le richieste di porto armi (nel 2017 in Italia 1.398.920 di persone avevano la licenza per porto d'armi, con un incremento del 20,5% dal 2014 e del 13,8% solo nell'ultimo anno).

Siamo al ritorno alle leggi delle XII tavole compilate nel 451-450 a.C. all’epoca del diritto romano, in cui se lo schiavo commetteva furto o danno veniva legittimata la sua uccisione, tutt’altro che un ordinamento fondato sullo stato di diritto, sulla solidarietà, sulla giustizia sociale. Questa la dice lunga sulla ispirazione politica-criminale del 'legislatore', ma di certo non si dice nulla di nuovo sull’ideatore del decreto ‘Salvini’.

*** Foto copertina di Mauro Biani per il Manifesto