Venezia: carta metropolitana del lavoro culturale

La carta è nata da un confronto trasversale, con l’intento di affermare i diritti di lavoratorə diversə per mansioni, contrattualizzazione e aspirazioni professionali.

23 / 11 / 2023

Questa Carta è nata da un'inchiesta sul campo e da una serie di assemblee che ha coinvolto centinaia di lavoratorə dell’arte di Venezia. La sua particolarità (in un settore in cui la precarizzazione è favorita dalla frammentazione e dall’individualizzazione) è quella di essere nata da un confronto trasversale (facilitato da Sale Docks, Institute of Radical Imagination, ADL Cobas e Mi Riconosci?), con l’intento di affermare i diritti di lavoratorə diversə per mansioni, contrattualizzazione e aspirazioni professionali: mediatorə culturali, addettə alle pulizie, artistə, performer, curatorə, guardasala, lavoratorə dipendenti o autonomə. Proprio per questa ragione, si tratta di un importante strumento per indirizzare l’operato di istituzioni e imprese culturali della città. Adottando la Carta, queste scelgono di dare un segnale decisivo sul terreno dei diritti del lavoro nel settore artistico e culturale. Diritti ancora endemicamente disattesi.

Gli enti appaltatori ed i committenti nonché tutti gli operatori economici si impegnano a riconoscere quanto segue:

SALARIO

1- I lavoratorə del settore della cultura sono lavoratorə. Vanno considerati come tali ai fini del rispetto delle regole del loro lavoro, della loro dignità e della loro retribuzione che, ai sensi dell’art.36 della Costituzione, deve essere “proporzionata alla quantità e qualità del (loro) lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.

2- A tal fine si definisce che il salario minimo orario non può essere inferiore ai 10,00 euro (esclusi gli istituti contrattuali, il TFR e le somme corrisposte ad altro titolo). (Minimo orario
significa che nessuno può avere retribuzioni inferiori ma che, sulla base di mansioni, inquadramento ed anzianità, vanno riconosciute retribuzioni superiori al minimo).

3- Il Contratto nazionale di riferimento da applicare nel settore è il CCNL Federculture. Si fa espresso divieto di utilizzare altri CCNL che comunque assicurano una retribuzione e dei diritti inferiori a detto Contratto (Pulizie multiservizi, Servizi Fiduciari, ecc.). Va prevista la stipula di accordi di secondo livello migliorativi.

4- Le eventuali esternalizzazioni dei servizi e delle attività dei Committenti dovranno essere ridotte al minimo e limitata alle attività accessorie e comunque ai lavori che la Committenza
non è in grado di svolgere in proprio. A tal fine si impegnano ad effettuare una ricognizione pubblica sulla quantità, qualità e tipologie di dette esternalizzazioni, ai fini di reinternalizzare
i servizi ove possibile. In ogni caso, anche nel caso di esternalizzazioni, la retribuzione dei lavoratorə non potrà essere inferiore a quella prevista per i dipendenti della Committenza o
comunque del CCNL Federculture. Ciò si applica anche a tutti gli enti collegati agli eventi, italiani o stranieri. Si fa esplicito divieto di utilizzo di contratti stranieri.

5- La tipologia contrattuale di riferimento è quella del lavoro subordinato, con riconoscimento di tutti i diritti che ne conseguono, come gli Istituti contrattuali, ferie, TFR, malattia ed
infortunio, accesso alla Naspi e a tutti gli ammortizzatori sociali.

6- Sono esplicitamente escluse tutte le forme contrattuali palesemente discriminatorie e vessatorie come i contratti a chiamata, le prestazioni occasionali, i voucher, false Partite IVA, nonché la figura del socio lavoratore.

7- L’eventuale sussistenza di forme di lavoro autonomo dovrà essere strettamente monitorata al fine di prevenire abusi e irregolarità. A tal fine gli Enti appaltanti si impegnano a condividere gli strumenti per raccogliere tutte le segnalazioni degli abusi ed a rendere pubblici i dati.

8- Il lavoro autonomo è tale se assicura completa autonomia, indipendenza e libertà a chi lo svolge. Il/la liberə professionistə pattuisce il proprio compenso sulla base della propria esperienza, formazione e competenza. La committenza non ha la facoltà di imporre un compenso unilateralmente, né un rapporto di esclusività con il/la liberə professionistə, che, non essendo assuntə regolarmente, non può essere soggettə a nessun codice etico né
regolamento interno all'istituzione committente. Nel caso di lavoro creativo (artistə, performer, curatorə, ecc) una retribuzione equa potrà può essere dedotta da numerosi standard (ad esempio W.A.G.E.) accessibili online. in ogni caso, come suggerisce ACTA, la retribuzione non può essere inferiore alla retribuzione prevista dal CCNL applicato dall’azienda committente al personale impiegatizio del primo livello con maggiorazione del 20%.

9- Anche nel caso di contratti a termine o stagionali va definito un percorso chiaro e trasparente che, ove possibile, punti alla stabilizzazione dei contratti. In ogni caso va riconosciuto il diritto
di precedenza nelle riassunzioni per gli eventi, attraverso graduatorie pubbliche e trasparenti.

ORARIO E NORMATIVA

10- Il tempo dei lavoratori della cultura in quanto cittadini ha un valore inalienabile.

11- A tal fine va limitata il più possibile l’estrema flessibilità oraria che viene richiesta ai lavoratori. L’orario deve essere stabile, evitando i turni spezzati, e concordando qualsiasi
cambiamento con i lavoratori stessi in modo da rendere possibile la conciliazione del tempo di vita col tempo di lavoro.

12- Il luogo di lavoro deve essere stabile. I trasferimenti devono essere fatti solo su base volontaria. Qualora ci siano dimostrate esigenze tecniche da parte aziendale il preavviso non potrà essere inferiore a 30 giorni. Sono vietati i trasferimenti disciplinari e/o punitivi.

13- Le pause sono un diritto. Va riconosciuto il Buono pasto per la pausa pranzo. Vanno assicurati spazi idonei come bagni, spogliatoi e mense.

14- La democrazia deve essere garantita nei luoghi di lavoro. Va garantita la libertà di espressione, di organizzazione e sindacale, anche attraverso l’istituzione di tavoli negoziali in forma
collettiva.

FORMAZIONE

15- Le competenze dei lavoratori sono un valore e vanno riconosciute, anche dal punto di vista contrattuale e dell’inquadramento professionale.

16- Deve essere assicurata la formazione permanente, formazione che deve essere adeguatamente retribuita. I costi della formazione sono a carico delle aziende.

TIROCINI

17- Tirocini e Stage devono essere sottoposti a verifica per evitare che costituiscano forme di lavoro non retribuito. Anche quando siano effettivamente riconosciuti come percorsi formativi devono essere adeguatamente retribuiti.

18- Tirocinio extracurricolare: secondo la normativa della Regione Veneto, l'indennità per uno stage extracurricolare non può scendere al di sotto di 450 € (o 350 € con buoni pasto).
Questa indennità deve essere portata a non meno di 650 € (o 550 € con buoni pasto).

19- Tirocinio curricolare: va garantita la natura realmente formativa dello stage curriculare.
L'ente o azienda ospitante, in accordo con l'ente di formazione di provenienza, deve prevedere, inoltre, un rimborso delle spese di viaggio, da affiancarsi a buoni pasto o servizio mensa. Laddove lo stage curricolare sia retribuito, deve rimanere tale.

SICUREZZA SUL LAVORO

20- È, innanzitutto, necessario garantire il rispetto del Testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08, con particolare attenzione all’informazione e formazione sul piano delle emergenze, via di fuga, incendio e primo soccorso. In generale, deve aumentare la qualità dei corsi di formazione (che va retribuita) sul tema della sicurezza.
È necessario fornire i progetti esecutivi di allestimenti e mostre con congruo anticipo per permettere alle imprese di lavorare con tempi e scadenze tali da non compromettere le necessarie condizioni di sicurezza.

LOTTA AL SESSISMO, AL RAZZISMO, ALL’ABILISMO

21- L'azienda o ente si impegna a determinare al proprio interno un ambiente libero dalle discriminazioni di genere, dal sessismo e dall’abilismo. Si impegna altresì a costituire al proprio interno commissioni o consessi periodicamente convocati, composti da lavoratrici e lavoratori che forniscono spazi sicuri per l'emersione ed il contrasto di episodi di discriminazione nei confronti di donne, persone queer, razializzate e neurodivergenti.

22- Nel caso le suddette commissioni lo richiedano, l’azienda o ente si dichiarerà aperto a promuovere momenti di confronto con movimenti, associazioni e centri anti-violenza che quotidianamente si battono contro il sessismo, il razzismo e l’abilismo.

LA BIENNALE. VINCOLO PER PARTECIPAZIONI NAZIONALI E EVENTI COLLATERALI

23- La Biennale di Venezia deve vincolare se stessa ed i padiglioni nazionali e gli eventi collaterali al rispetto di questa "carta metropolitana del lavoro culturale". In ogni caso, deve vincolare partecipazioni nazionali ed eventi collaterali all'adozione di un salario minimo di 10 Euro l'ora e alla corretta contrattualizzazione dei lavoratorə.

24- A garanzia della tutela dei diritti dei lavoratorə, La Biennale di Venezia riconosce la propria responsabilità solidale nei confronti dei lavoratorə di tutte le partecipazioni nazionali e gli eventi collaterali rispetto alla parte retributiva, contributiva e fiscale in caso di irregolarità da parte delle Società e degli Enti Collaboratori che gestiscono dette attività.