Escluso chi è entrato dopo il 5 aprile. Agli altri permesso umanitario per 6 mesi, richiesta entro 8 giorni

Rimangono i dubbi sulla libertà di attraversamento dello spazio Schengen

9 / 4 / 2011

E’ pubblico il testo del decreto firmato dal presidente del Consgilio dei Ministeri per l’istituzione delle misure di protezione temporanea così come previste dall’art 20 del testo unico sull’immigrazione.

Il primo e più importante punto è quello previsto dall’art 1 legato alla temporalità della protezione di cui di cui potranno beneficiare solo i cittadini provenienti dal Nord-Africa entrati in Italia dopo il 1 gennaio 2011 e fino alla mezzanotte del 5 aprile 2011.

Si tratta di una misura discriminatoria adottata senza alcuna legittima motivazione tesa esclusivamente a legittimare le operazioni di rimpatrio collettivo in corso a Lampedusa.

La misura di protezione, secondo il Ministero, è adottata visto l’eccezionale afflusso di migranti provenienti dal Nordafrica, senza menzionare la situazione di instabilità tunisina.

All’art 2 il decreto prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato dal Questore dopo che questi abbia verificato la nazionalità e la provenienza degli interessati anche tenuto conto di quanto previsto dall’art 9, comma 6, del Regolamento di Attuazione che dispone a sua volta una deroga quanto al possesso del passaporto o di altro titolo equipollente, la dimostrazione del possesso di un "biglietto" di ritorno nel paese d’ordigine, le motivazioni del soggiorno, la dimostrazione dei mezzi di sussistenza e l’alloggio proprio nel caso di richiesta del permesso di soggiorno ai sensi dell’art 20.

La Francia avrà molto da reclamare quindi quanto al soddisfacimento delle condizioni previste dalla Convenzione Schengen all’art 21 per la circolazione dei cittadini di paesi terzi

Sempre all’art 2, il comma 2 poi elenca i casi di esclusione.
Non potranno beneficiare della protezione gli stranieri entrati prima del 1 gennaio e dopo il 5 aprile, quelli considerati pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato, destinatari di un provvedimento (ancora efficace) di espulsione notificato prima del 1 gennaio 2011, denunciati per un reato di cui agli art 380 e 381 del cpp salvo che il provveimento si sia concluso con l’esclusione del reato o la responsabilità dell’interessato, e gli stranieri condannati per gli stessi reati (anche con 444). E’ esplicitamente previsto che non sono cause di esclusione dalla protezione le denuncie e le condanne per gli art 13, comma 13 e 14, comma 5ter e quater, del Testo Unico.

Al comma 3 si sottolinea la possibilità di circolare in area Schengen conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di applicazione dell’accordo, ma sono valide le condizioni riprese dalla circolare francese.

La circolazione però, e questo viene omesso, è possibile solo per un perido di 90 giorni.

Il comma 4 invece dispone che la richiesta del permesso di soggiorno deve essere effettuata entro 8 giorni dalla pubblicazione del decreto. Il rilascio è gratuito e viene effettuato dalla Questura con procedura d’urgenza.

Agli stranieri rientranti nell’art 1 verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari con validità di 6 mesi che consente lo svolgimento di attività lavorativa

Rimane incerta quale sia la Questura competente al rilascio del permesso. Quella del luogo di trattenimento/accolgienza? Quella della prima identificazione? Oppure a norma di legge quella in cui "dimora" lo straniero? Quest’ultima sarebbe la soluzione più razionale.

Al comma 5 si prevede che gli stranieri provenienti dal Nord-Africa entrati dal 1 gennaio 2011 al 5 aprile 2011 e titolari di permesso ad altro titolo possono richiederne la conversione.

Il comma 6 ed il comma 7 dispongono la non preclusione della possibilità di presentare istanza di protezione internazionale. Il comma 6 prevede che chi ha già presentato la richiesta di protezione internazionale debba presentare istanza di rinuncia mentre al comma 7 si specifica che chi è beneficiario della protezione temporanea potrà comunque presentare istanza d’asilo. Questo per non sovrapporre due diversi procedimenti amministrativi.

Il comma 8 invece regola i casi in cui sia stato negato il rilascio del pds umanitario prevedendo il respingimento o l’espulsione. Ogni singolo caso dovrà essere affrontato singolarmente per disporre l’euspulsione con accompagnamento coatto alla frontiera.

L’art. 3 invece rimanda alle intese con le regioni quanto alle modalità di "accoglienza".